http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-04-26/carica-miniagevolazioni-093854.shtml?uuid=AbLiYmTF
Un primo commento al Decreto Semplificazioni fiscali..
Il blog sull'imposta municipale propria. Info, aggiornamenti e possibilità di discussione sul nuovo tributo municipale.
giovedì 26 aprile 2012
martedì 24 aprile 2012
Il Dercreto Legge 16/2012 (c.d. Decreto fiscale) è stato convertito in legge quest'oggi.. A breve riporterò le rilevanti novità in materia IMU...
Seguite gli aggiornamenti anche sulla Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/pages/IMU-Limposta-municipale-propria-Autore-Alessio-Scaglia/306655122704803
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Imu-bis.. Ecco un utile chiarimento dal sito Eutekne:
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_379186.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_379186.aspx
lunedì 23 aprile 2012
venerdì 20 aprile 2012
martedì 17 aprile 2012
Tra tante incertezze, critiche, perplessità in materia di IMU, finalmente una bella notizia: il Comune di Tula è riuscito a ridurre a zero il carico impositivo sull'abitazione principale.
Sul sito de Il Sole 24 Ore viene spiegato come:
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-04-17/sindaco-cosi-neutralizzato-123708.shtml?uuid=AbSn0QPF
Sul sito de Il Sole 24 Ore viene spiegato come:
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-04-17/sindaco-cosi-neutralizzato-123708.shtml?uuid=AbSn0QPF
Segnalo due interessanti articoli sull'IMU:
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_378692.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_378679.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_378692.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_378679.aspx
venerdì 13 aprile 2012
Importantissime novità in materia IMU: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti attuativi del tributo. Al seguente link è possibile consulatere il provvedimento:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c9a8a1004adc04b094a59435dd2e80f8/MODELLO+F24++2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c9a8a1004adc04b094a59435dd2e80f8
A breve i primi commenti...
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c9a8a1004adc04b094a59435dd2e80f8/MODELLO+F24++2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c9a8a1004adc04b094a59435dd2e80f8
A breve i primi commenti...
mercoledì 11 aprile 2012
Ancora proposte di modifiche alla disciplina IMU:
https://www.facebook.com/pages/IMU-Limposta-municipale-propria-Autore-Alessio-Scaglia/306655122704803
https://www.facebook.com/pages/IMU-Limposta-municipale-propria-Autore-Alessio-Scaglia/306655122704803
martedì 10 aprile 2012
Attenzione alle pertinenze.. L'Eutekne spiega come funziona l'IMU sulle pertinenze dell'abitazione principale.. Niente di nuovo sotto il sole.. Però è opportuno considerare bene questi aspetti!
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377774.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377774.aspx
giovedì 5 aprile 2012
Dal sito della Camera dei Deputati (http://www.camera.it/465?area=20&tema=547&DL+16%2F2012+-+Semplificazione+fiscale)
uno stralcio del commento al DDL di conversione del D.L. 16/12, relativo alle modifiche della disciplina IMU:
"Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versatonella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera b)del comma 1-bisprecisa chegli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l’esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma5-bis affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le letteref) e g)del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5 recaintegrazioni alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l’anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico."
uno stralcio del commento al DDL di conversione del D.L. 16/12, relativo alle modifiche della disciplina IMU:
"Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versatonella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera b)del comma 1-bisprecisa chegli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l’esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma5-bis affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le letteref) e g)del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5 recaintegrazioni alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l’anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico."
Interessante articolo sulle modifiche alla disciplina IMU:
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377941.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377941.aspx
mercoledì 4 aprile 2012
Ecco i primi commenti sulle emanande modifiche alla normativa in tema di imposta municipale propria...
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377878.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377878.aspx
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