martedì 24 aprile 2012

Il Dercreto Legge 16/2012 (c.d. Decreto fiscale) è stato convertito in legge quest'oggi.. A breve riporterò le rilevanti novità in materia IMU...
Seguite gli aggiornamenti anche sulla Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/pages/IMU-Limposta-municipale-propria-Autore-Alessio-Scaglia/306655122704803
Imu-bis.. Ecco un utile chiarimento dal sito Eutekne:
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_379186.aspx

lunedì 23 aprile 2012

http://www.edilportale.com/news/2012/04/normativa/agevolazioni-imu-la-palla-passa-al-senato_27158_15.html

venerdì 20 aprile 2012

martedì 17 aprile 2012

Tra tante incertezze, critiche, perplessità in materia di IMU, finalmente una bella notizia: il Comune di Tula è riuscito a ridurre a zero il carico impositivo sull'abitazione principale.
Sul sito de Il Sole 24 Ore viene spiegato come:
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-04-17/sindaco-cosi-neutralizzato-123708.shtml?uuid=AbSn0QPF
Segnalo due interessanti articoli sull'IMU:
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_378692.aspx

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_378679.aspx

venerdì 13 aprile 2012

Importantissime novità in materia IMU: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti attuativi del tributo. Al seguente link è possibile consulatere il provvedimento:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c9a8a1004adc04b094a59435dd2e80f8/MODELLO+F24++2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c9a8a1004adc04b094a59435dd2e80f8

 A breve i primi commenti...

giovedì 5 aprile 2012

Dal sito della Camera dei Deputati (http://www.camera.it/465?area=20&tema=547&DL+16%2F2012+-+Semplificazione+fiscale)
  uno stralcio del commento al DDL di conversione del D.L. 16/12, relativo alle modifiche della disciplina IMU:
"Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.  Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versatonella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera b)del comma 1-bisprecisa chegli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l’esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma5-bis affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le letteref) e g)del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5 recaintegrazioni alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l’anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico."
Interessante articolo sulle modifiche alla disciplina IMU:
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377941.aspx

mercoledì 4 aprile 2012

Ecco i  primi commenti sulle emanande modifiche alla normativa in tema di imposta municipale propria...
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377878.aspx

martedì 3 aprile 2012

In vista modifiche alla disciplina IMU apportate da un emendamento presentato dal Governo al Decreto Fiscale (16/2012). Presto le novità...