Dal sito della Camera dei Deputati (http://www.camera.it/465?area=20&tema=547&DL+16%2F2012+-+Semplificazione+fiscale)
uno stralcio del commento al DDL di conversione del D.L. 16/12, relativo alle modifiche della disciplina IMU:
"Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versatonella
misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda
rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da
dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel
2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro
il 16 dicembre. La lettera b)del comma 1-bisprecisa chegli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l’esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma5-bis
affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali
si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina. Le letteref) e g)del comma 5
escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta
dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e
sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio,
colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5 recaintegrazioni
alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a
carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare,
per l’anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento
dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione
prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La
seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta,
salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle
aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi 5-ter e 5-quater abrogano
alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base
imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di
interesse storico e artistico; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono
modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui
redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o
artistico."
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